servizio su eutanasia

Eutanasia pag. 2 - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

(questo dossier è aggiornato al luglio 2008)

Legge 29 dicembre 1993, n. 578
(G.U. n. 158 del 1993)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Definizione di morte 1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.

Art. 2

Accertamento di morte 1.

La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

2.

La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

3.

Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.

4.

Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tenere conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.

5.

L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi medici per l’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.

Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

Art. 3
Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale 1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5.

Art. 4

Periodo di osservazione dei cadaveri 1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all’articolo. 2. nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.

Art. 5

Sanzioni 1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 4, irrogano la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, senza pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 6

Abrogazione di norme 1. E’ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge. 2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1993
SCALFARO Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli : Conso


Il testamento biologico non ha valore giuridico

Lo dice Veronesi nella presentazione delle relazioni dei dieci giuristi, poco tempo fa pubblicata in edicola. - Fonte: Fondazione

Cosa dice esattamente ?

"In Italia il testamento biologico non ha valore giuridico come espressione di volontà, ed è preso in considerazione solo attraverso un passaggio che è anche deontologico, vale a dire se i medici curanti ravvisano nelle terapie che dovrebbero essere praticate il carattere di "cure inappropriate”, in quanto il malato non può clinicamente guarire.

Viene introdotto quindi un criterio discrezionale – la decisione di sospendere le cure può cambiare da medico a medico – e quindi si avverte l'esigenza di una legge che tuteli l’inalienabile diritto del malato a decidere come morire."

Tuttavia ora propone di essere il garante del testamento biologico.

La Costituzione ammette il testamento biologico e l’interruzione di gravidanza


Rodotà agli avvocati: ''L’articolo 32 ammette il rifiuto di cure o l’interruzione del trattamento per chi è in stato vegetativo permanente''.

Testamento biologico, aborto, eutanasia: la libertà di scelta dell’individuo sulle sue decisioni di vita è già sancita dalla Costituzione.
Basta leggere le ultime righe dell’articolo 32 che recita ''le legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana''.
Così, mentre il dibattito elettorale si infervora sui temi etici che sono tra quelli su cui i partiti si giocano il risultato elettorale e la lista Pro-life di Giuliano Ferrara catalizza proteste e adesioni, gli avvocati studiano la strada per fare valere in giudizio i diritti fondamentali delle persone, come ha insegnato il caso Welby a Roma e quello Englaro in Cassazione.
A indicare la strada a una platea di oltre 2000 legali riuniti a Roma in occasione del III Congresso di aggiornamento forense organizzato gratuitamente dal Consiglio nazionale forense, è stato Stefano Rodotà al quale è stata affidata la relazione introduttiva dei lavori, dedicata proprio ai Dirittifondamentali.

''La ricostruzione dei diritti fondamentali intorno al governo della propria vita è una esigenza perentoria dell’articolo 32, le cui ultime righe meritano grande attenzione. Ora è in corso una forte tendenza al ridimensionamento di tali diritti, per esigenza di sicurezza, per i processi di ideologizzazione dell’etica, a causa del mercato.
Rodotà ha anche parlato delle nuove esigenze di controllo del corpo inteso non solo nella sua dimensione fisica ma anche in quella offerta dalle tecnologie e dalla ingegneria genetica. E Rodotà ha richiamato il ruolo che in questo ambito spetta agli avvocati.
''L’unico contropotere al mondo delle grandi società è il ricorso davanti alle corti per la tutela di diritti fondamentali, compito che spetta agli avvocati''. E il ruolo di difensore dei diritti fondamentali affidato ai legali è stato sottolineato anche dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa.
Peraltro ora i legali hanno a disposizione uno strumento in più: la Carta europea dei diritti fondamentali che, con il riconoscimento del suo valore vincolante da parte del Parlamento di Strasburgo, potrà essere applicata anche nelle cause giudiziarie tra privati.
Ne è convinto il presidente del Cnf, Guido Alpa, che sul punto ha avuto il conforto dello stesso Rodotà: ''La Carta, alla quale già in alcuni paesi, per esempio la Spagna, si è fatto un ricorso massiccio, è uno strumento enorme per gli avvocati, che dovranno essere i primi a prenderla sul serio".
La decisione politica sul consenso all'eutanasia risulterebbe più facile se la società si emancipasse dal concetto puramente materialistico della morte.

Ma il Vaticano condanna ogni genere di soppressione della vita umana, basandosi sulla convinzione che solo Dio può disporre della vita e della morte e che qualsiasi condizione di un malato non ne pregiudica il criterio di dignità, perché questa appartiene all'Uomo in quanto tale e non al soggetto. Il grande divario intellettuale è sul concetto di appartenenza contro quello dell'indipendenza dell'individuo. Per la Chiesa l'individuo non è padrone né della sua anima né del suo corpo, ma deve essere totalmente sottomesso a Dio (anche se ateo o di altra fede religiosa?).

Autore: Enrico Riccardo Spelta




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Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica
Risicato Lucia, 2008, Giappichelli
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De Septis Elisabetta, 2008, EMP
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Contro l'eutanasia. Un grande medico, laico e non credente, ci spiega perché non possiamo accettare l'eutanasia
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Davanti alla morte. Medici e pazienti
Nuland Sherwin B., 2007, Laterza
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Kà¼ng Hans, 2007, Datanews